Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 19/02/1985
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di
reato ascritte al ricorrente, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a
quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in punto di carattere violento ed oppositivo della condotta, sulla presenza di altre persone rispetto al
reato di oltraggio, in merito alla recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche in considerazione del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato gravato da
precedenti penali;
ritenuto che a differenza di quanto si assume nel ricorso, in merito alla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. la
Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto che dell’intensità del dolo e
della abitualità del fatto.
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le
valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate,
sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 31 marzo 2025
Il Con iere estensore GLYPH