Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14908 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14908 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME nato il 20/02/1953 nel procedimento a carico di:
NOME nato a GUARDIAGRELE il 12/03/1992
NOME COGNOME nato a GUARDIAGRELE il 26/04/1989
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato a viso alle parti;
udita l relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata dalla parte civile;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce omessa, illogica e
contraddittoria motivazione è reiterativo degli argomenti già addotti nei gradi precedenti, ma non è consentito in questa sede in quanto, lungi dal formulare
critiche di legittimità, si limita a proporre letture alternative delle vicende per cu vi è il processo, senza considerare che è preclusa alla Cassazione la (terza) di
sovrapporre i propri giudizi a quelli dei giudici di merito, quando essi siano trasposti in motivazione adeguate e congrue, nonchè immuni dai vizi di legittimità
indicati nell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen.;
osservato ulteriormente che la deduzione cumulativa e promiscua (come
avviene nel caso di specie) di vizi motivazionali, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva,
‘segno’ della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile, atteso che le conclusioni da questa rese non hanno fornito alcun concreto contributo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il consigli 9 re Estensore