Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17372 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17372 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il 01/04/1991
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di leg
ed il vizio motivazionale in relazione al diniego della circostanza attenuan fatto di lieve entità in riferimento all’art. 628 comma secondo cod. pen. (così
modificato dalla sent. della Corte costituzionale n. 86 del 2024) è indeduc poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda
particolare, pag. 2 sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la C
territoriale ha ritenuto inesistenti i presupposti per l’ulteriore riduzione d previa concessione dell’invocata attenuante, in considerazione della non irri
lesività della condotta, delle modalità aggressive della stessa, dei nutriti pr penali del COGNOME e della congruità della pena inflitta, già miti
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025
Il COGNOME Estensore