Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14683 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14683 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione della ex
causa di non punibilità
art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità nonché
manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici di merito, che hanno valorizzato le
gravi modalità della condotta al fine di escludere la tenuità del fatto;
ritenuto che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, attinente all’omessa esclusione della recidiva, che non si confronta con
la motivazione della sentenza impugnata, esaustiva e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025
Il Consigliere COGNOME ensore
Il Prk idente …A.932