Ricorso Inammissibile: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario può essere deciso non solo nel merito, ma anche da aspetti puramente procedurali. Un esempio emblematico è il ricorso inammissibile, una pronuncia che blocca l’esame della questione da parte del giudice. Con l’ordinanza del 31 marzo 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, dichiarando inammissibile un ricorso e condannando il proponente a significative conseguenze economiche.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 1° luglio 2024. Il ricorrente, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha portato la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, il più alto grado di giurisdizione del nostro ordinamento. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una barriera procedurale che ha impedito alla Corte di valutare le ragioni sostanziali del suo appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti e ascoltato la relazione del Consigliere, ha emesso una decisione netta e concisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa pronuncia ha due effetti principali e immediati:
1. Chiusura del procedimento: La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di entrare nel merito delle doglianze sollevate. In altre parole, i giudici non hanno valutato se le argomentazioni del ricorrente fossero fondate o meno, poiché il ricorso stesso presentava vizi tali da non superare un primo vaglio di ammissibilità.
2. Condanna economica: Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali sostenute e, in aggiunta, a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, in base alla prassi della settima sezione penale della Cassazione, possiamo dedurre che le cause rientrino in casistiche ben definite dal codice di procedura penale. Un ricorso inammissibile può derivare da molteplici fattori, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici: Il ricorso non indicava in modo chiaro e preciso quali punti della sentenza impugnata fossero errati e per quali ragioni giuridiche.
* Proposizione di questioni di fatto: La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo (ad esempio, la credibilità di un testimone), ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti è per sua natura inammissibile.
* Vizi formali: Errori nella presentazione dell’atto, come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione o la mancanza della sottoscrizione di un avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione.
La Corte, rilevando la presenza di una di queste cause ostative, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’atto, senza procedere oltre nell’analisi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non è una sconfitta nel merito, ma un fallimento nel superare i cancelli formali del giudizio di legittimità. Per il cittadino, le implicazioni sono severe: non solo la sentenza impugnata diventa definitiva, ma si aggiunge un onere economico significativo. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di redigere atti conformi ai rigorosi requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla Corte di Cassazione, evitando così esiti sfavorevoli e costi aggiuntivi.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito (cioè non valuta se le ragioni del ricorrente siano giuste o sbagliate) a causa di vizi procedurali, formali o di contenuto dell’atto di ricorso. La sentenza impugnata diventa quindi definitiva.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un atto non conforme alla legge. Nell’ordinanza in esame, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Perché la Corte non ha spiegato nel dettaglio i motivi dell’inammissibilità?
L’ordinanza è un provvedimento semplificato. La Corte si è limitata a rilevare la sussistenza di una causa di inammissibilità, sufficiente a definire il giudizio, senza la necessità di redigere una motivazione complessa, come avviene invece per le sentenze che decidono il caso nel merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14313 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORENZA il 06/04/1979
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la sussistenza dell’aggravante dell
minorata difesa e conseguente omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all’art
131-bis cod. pen., in tal modo preclusa, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello ritenuto, conformandosi alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, che la citata
aggravante fosse sussistente in ragione della valorizzata condotta successiva al contatto on-line
che, seppure proseguito attraverso contatti telefonici, aveva caratteristiche tali da creare certa distanza tra vittima e imputato (utenza sotto falso nome e di gestore noto), così da cstit
ostacolo alla pubblica e privata difesa, in tal senso richiamando pertinente giurisprudenza questa Corte che preclude la possibilità di fare ricorso ad astratte categorie (come di fa
vorrebbe il ricorrente allorché fa leva sulla proseguita condotta posta in essere attraverso cont telefonici) ma di ricercare il concreto ed effettivo ostacolo alla pubblica e privata difesa (
e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025.