Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14282 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
cod pen.), i motivi di ricorso;
esaminati che i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di
ritenuto motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, alla
affermazione di penale responsabilità e, precisamente, all’insussistenza di un allontanamento volontario e arbitrario, trattandosi unicamente di un incolpevole
ritardo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il
giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1-5; 5,6 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025