Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche di un Appello Infondato
Quando si intraprende un percorso giudiziario, è fondamentale conoscere non solo le proprie ragioni, ma anche le regole procedurali che governano il processo. Un ricorso inammissibile rappresenta un ostacolo che impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, con conseguenze economiche talvolta onerose. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma perentoria ordinanza, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso proposto semplicemente “inammissibile”. Questa decisione non entra nel vivo della controversia per stabilire chi avesse ragione o torto, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti stessi dell’impugnazione.
Contestualmente alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Le Ragioni Dietro l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame, per sua natura, non dettaglia le specifiche ragioni dell’inammissibilità, ma si limita a statuirla. In generale, un ricorso inammissibile può derivare da diverse cause, tutte riconducibili a vizi procedurali o sostanziali. Tra le più comuni vi sono:
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso non indica in modo chiaro e preciso quali parti della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche.
* Proposizione fuori termine: l’appello viene presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
* Vizi di forma: l’atto di ricorso non rispetta le formalità richieste dal codice di procedura penale.
* Motivi non consentiti: vengono sollevate questioni di fatto, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una punizione per aver perso la causa, ma una sanzione processuale che mira a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa vicenda sottolinea un principio cruciale: impugnare una sentenza è un diritto, ma deve essere esercitato con responsabilità e cognizione di causa. Un ricorso presentato senza i requisiti di legge non solo non ottiene il risultato sperato, ma si trasforma in un costo significativo per chi lo propone. La condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria serve da monito, ricordando che l’accesso alla giustizia deve essere tutelato da abusi e iniziative giudiziarie avventate. Prima di intraprendere la strada di un ricorso in Cassazione, è quindi indispensabile una valutazione legale approfondita per verificare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene, di norma, condannato al pagamento delle spese del procedimento.
Oltre alle spese processuali, quali altre sanzioni economiche possono essere applicate in caso di ricorso inammissibile?
In base al provvedimento analizzato, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
La dichiarazione di inammissibilità significa che la Corte ha valutato le ragioni del ricorrente e le ha ritenute infondate?
No. La dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale. Significa che il ricorso non possedeva i requisiti di forma o di sostanza richiesti dalla legge per essere esaminato nel merito. La Corte, quindi, non si è pronunciata sulla fondatezza o meno delle ragioni dell’appellante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14282 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14282 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/10/1964
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 41499/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385
cod pen.), i motivi di ricorso;
esaminati che i motivi dedotti con il ricorso, aventi ad oggetto vizio di
ritenuto motivazione e violazione di legge con riferimento, rispettivamente, alla
affermazione di penale responsabilità e, precisamente, all’insussistenza di un allontanamento volontario e arbitrario, trattandosi unicamente di un incolpevole
ritardo nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità, avendo il
giudice del gravame motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr., in ordine, pagg. 1-5; 5,6 della sentenza impugnata);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025