Ricorso Inammissibile: le Conseguenze della Decisione della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti precisi requisiti di forma e di sostanza. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con importanti conseguenze economiche per chi lo ha proposto. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica processuale.
I Fatti del Caso
Un cittadino ha impugnato una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nel luglio del 2024, presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Il ricorso era volto a ottenere l’annullamento o la riforma della decisione del giudice di secondo grado. La Suprema Corte, riunitasi in camera di consiglio nel marzo del 2025, ha esaminato l’atto di impugnazione proposto.
La Decisione della Corte di Cassazione
All’esito della sua valutazione, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei presupposti per poter discutere la causa. Quando un ricorso è inammissibile, significa che manca di uno o più requisiti essenziali che la legge richiede per poter sottoporre una questione al giudizio della Cassazione.
Analisi del Ricorso Inammissibile e le Sue Implicazioni
Un ricorso inammissibile può essere tale per diverse ragioni, come la tardività della sua presentazione, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che richiederebbero un riesame dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento. Nel caso di specie, la Corte non solo ha posto a carico del proponente le spese processuali, ma lo ha anche condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alle regole procedurali, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma chiara nel suo dispositivo. La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere e dato avviso alle parti, ha rilevato la sussistenza di una causa di inammissibilità. Sebbene il testo non espliciti i motivi specifici che hanno reso l’appello inammissibile, la decisione di condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dal codice di procedura penale in questi casi. Tale meccanismo serve a responsabilizzare la parte che attiva inutilmente il grado più alto della giurisdizione.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. La presentazione di un ricorso in Cassazione deve essere attentamente ponderata da un legale esperto per assicurarsi che sussistano tutti i presupposti di ammissibilità. In caso contrario, come dimostra la vicenda, non solo non si otterrà una revisione della sentenza impugnata, ma si andrà incontro a significative sanzioni economiche che aggravano la posizione del ricorrente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non ha potuto esaminare il merito della questione perché l’atto di impugnazione mancava dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale e, dall’altro, ha uno scopo dissuasivo, per scoraggiare la presentazione di ricorsi dilatori o manifestamente infondati che appesantiscono il lavoro della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13989 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CARINI il 03/12/1989
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna periodo reato di furto
PI uriaggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l’illogicità del motivazione in ordine al mancato riconoscimento della esimente di cui all’art. 5
cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici d
giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a ba della sentenza impugnata (Cfr. pagg. 1 – 2);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce l’insussistenza della motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibil
in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dat fatto che sorreggono le richieste ed inoltre è riproduttivo di profili di censur
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base del
sentenza impugnata (Cfr. pagg. 3 – 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/03/2025