Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13898 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 14/10/1979
avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
in relazione all’art. 133 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine all’art. 31
cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di un
motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 – 6 della sentenza impugnata);
che, peraltro, la richiesta relativa all’attenuante di lieve entità risulta esser
riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandita da specifica critica
ap1 Ti delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al
riconoscimento della diminuente di cui all’art. 311 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il c onsigliere Estensore