Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un’Impugnazione Carente
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un errore in questa fase può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le severe conseguenze di questa pronuncia.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto dalla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di un capoluogo siciliano. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di contestare la decisione di secondo grado, cercando di ottenere una riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il caso è quindi approdato al vaglio dei giudici di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e dato avviso alle parti, ha analizzato gli atti. All’esito dell’udienza, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non entra nel vivo della questione, ovvero non stabilisce se l’imputato avesse torto o ragione. Semplicemente, rileva che l’atto di impugnazione mancava dei requisiti di forma o di sostanza necessari affinché i giudici potessero procedere al suo esame. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile.
Le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità
Oltre a rendere definitiva la condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente delle conseguenze economiche significative. Come stabilito nell’ordinanza, il soggetto che ha proposto il ricorso è stato condannato a:
1. Pagare le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati o irrituali; dall’altro, finanziare l’amministrazione della giustizia e i programmi di recupero per i condannati.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Si limita a rilevare che, dall’analisi degli atti, il ricorso ‘deve essere dichiarato inammissibile’. Questa formula, sebbene laconica, è comune in provvedimenti di questo tipo, dove la Corte si limita a constatare la mancanza di un presupposto processuale. Le cause di inammissibilità sono molteplici e previste dal codice di procedura penale: potrebbero riguardare la tardività della presentazione del ricorso, la genericità dei motivi, la mancanza di interesse ad agire o la non conformità dell’atto ai requisiti di legge.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il diritto all’impugnazione deve essere esercitato nel rigoroso rispetto delle regole processuali. La declaratoria di ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma una sanzione che chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso e comporta oneri economici per il ricorrente. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione completi, specifici e tempestivi, affidandosi sempre a professionisti esperti per evitare che un errore procedurale possa compromettere irrimediabilmente l’esito di un giudizio.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dalla Corte perché privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’ordinanza, la parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in ambito penale, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso ammonta a tremila euro.
La Corte ha specificato il motivo dell’inammissibilità del ricorso?
No, l’ordinanza si limita a constatare che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza entrare nel dettaglio delle ragioni. Questa è una prassi comune per decisioni che si basano su una valutazione preliminare di carattere procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19929 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAORMINA il 24/11/1973
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME;
Letto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed i
considerato vizio motivazionale in relazione agli artt. 629 e 416
bis cod. pen., sono indeducibili
poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattes corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da spe
analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda in particolare, pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata sul granitico compend
probatorio comprovante i reati contestati al ricorrente e pagg. 12 e 13 s sussistenza dell’aggravante del c.d. metodo mafioso);
che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legit avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergen
processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo de
sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il GLYPH Estensore