Ricorso inammissibile: la Cassazione condanna alle spese e alla sanzione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma cosa accade quando l’atto non supera il primo vaglio di ammissibilità? Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce le conseguenze, confermando che un ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto, ma anche pesanti oneri economici per chi lo ha proposto. Questa decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti prima di adire il giudice di legittimità.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nel giugno del 2024. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. Il ricorso mirava a contestare la valutazione operata dai giudici di merito, in particolare riguardo all’aumento di pena applicato a titolo di continuazione, ritenuto proporzionato alla gravità del fatto.
La decisione della Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, ha emesso un’ordinanza per dichiararne la palese inammissibilità. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si sono fermati a una valutazione preliminare. Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come ad esempio la specificità dei motivi, l’interesse ad agire o la presentazione di censure non consentite in sede di legittimità.
Le conseguenze economiche per il ricorrente
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come stabilito nel dispositivo dell’ordinanza, la Corte ha condannato il ricorrente a due tipi di pagamenti:
1. Pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi generali sostenuti dallo Stato per lo svolgimento del giudizio.
2. Pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: una sanzione pecuniaria, fissata in questo caso in tremila euro, che ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati.
Questa doppia condanna rappresenta una conseguenza diretta e automatica della declaratoria di inammissibilità del ricorso in ambito penale.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione, sebbene succinte come tipico delle ordinanze di inammissibilità, sono chiare. La Corte ha semplicemente rilevato che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Questa formula indica che, a seguito di un esame preliminare, l’impugnazione è stata ritenuta carente dei presupposti minimi per poter essere discussa nel merito. La Corte non ha quindi esaminato la correttezza o meno dell’aumento di pena per la continuazione, poiché il ricorso non ha superato la soglia di accesso al giudizio di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: adire la Corte di Cassazione richiede la formulazione di motivi di ricorso specifici e ammissibili. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun risultato utile per il proponente, ma lo espone a conseguenze economiche significative, quali la condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di un’attenta e scrupolosa preparazione dell’atto di impugnazione, al fine di evitare che un tentativo di difesa si trasformi in un ulteriore pregiudizio economico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene automaticamente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso di ricorso inammissibile?
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Oltre alla sanzione, quali altre spese deve sostenere chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla sanzione pecuniaria destinata alla Cassa delle ammende, il ricorrente deve sostenere il pagamento delle spese processuali, ovvero i costi relativi al procedimento giudiziario sostenuti dallo Stato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1981
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
(
n. 39027/24 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, afferente al vizio di motivazione in
ordine al trattamento sanzionatorio, è privo di specificità, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito
ai fini dell’individuazione della pena base – determinata nel minimo edittale – e dell’aumento operato a titolo di continuazione, ritenuto proporzionato alla gravità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025