Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18566 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIESI il 04/08/1982
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano
confermava la condanna di NOME COGNOME per i delitti di furto pluriaggravato e per quello di cui all’art. 493-ter cod. pen.;
Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento
sanzionatorio perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale, pur essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche;
Ritenuta la censura inammissibile in quanto reiterativa di quella già
disattesa, con congrue argomentazioni, da parte della Corte territoriale (pag. 5 e inizio pag. 6), ponendo in rilievo, per un verso, che i numerosi precedenti
specifici del ricorrente hanno inciso sulla modalità dell’azione – che denota un metodo non improvvisato e collaudato, costituito dall’appropriarsi di beni
custoditi sull’autovettura approfittando della temporanea assenza del proprietario del mezzo – e, per un altro, che la pena base irrogata si attesta su quella media
prevista per la violazione ritenuta più grave, con un limitato aumento per la
continuazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/04/2025