Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 30/06/1964
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la
violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con
corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analis critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in
particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sul prevenuto e pienamente comprovante gli elementi
costitutivi dell’ipotesi di reato contestata e pagg. 6 e 7 della sentenza sulle motivate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi d
cui all’art. 712 cod. pen.);
che, peraltro, tali motivi prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto
con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, come pure non ha mancato di evidenziare la Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Consigliere COGNOME