Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze
L’accesso alla Corte di Cassazione, il più alto grado di giudizio del nostro ordinamento, è soggetto a regole procedurali molto rigide. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare cosa accade quando un’impugnazione non supera questo vaglio, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo esito non solo pone fine al percorso giudiziario, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ha intrapreso l’azione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia.
Tuttavia, l’iter processuale si è interrotto bruscamente. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, con una sintetica ordinanza, lo ha dichiarato inammissibile, chiudendo di fatto la vicenda giudiziaria.
La Decisione della Corte
La Corte Suprema non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se la sentenza della Corte d’Appello fosse giusta o sbagliata. La sua decisione si è fermata a un livello preliminare: la verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. Con una formula concisa, i giudici hanno semplicemente ‘rilevato’ che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni di un Ricorso Inammissibile
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a tale esito. Un ricorso inammissibile in Cassazione si verifica generalmente quando l’impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Tra questi, i più frequenti sono:
* Vizi di Forma: Il ricorso non rispetta le prescrizioni formali richieste dalla legge, come la corretta indicazione dei motivi o la sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato.
* Motivi non Consentiti: Vengono sollevate questioni di fatto, che la Corte di Cassazione non può riesaminare, essendo il suo compito limitato alla verifica della corretta applicazione della legge (violazioni di legge o vizi di motivazione).
* Manifesta Infondatezza: I motivi presentati sono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico, al punto da non richiedere un’analisi approfondita.
* Tardività: Il ricorso è stato presentato oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Nel caso specifico, la brevità dell’ordinanza suggerisce che i vizi del ricorso fossero talmente evidenti da non necessitare di una motivazione complessa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso ha due conseguenze principali e molto concrete. La prima è che la sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. La seconda, di natura economica, è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. Quest’ultima non ha natura risarcitoria, ma funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi avventati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Questa ordinanza, pertanto, ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione in Cassazione è uno strumento straordinario, da utilizzare solo in presenza di validi e specifici motivi di diritto, e la sua presentazione richiede la massima perizia tecnica per evitare conseguenze pregiudizievoli.
Cosa significa quando la Corte di Cassazione dichiara un ‘ricorso inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Perché l’ordinanza non spiega i motivi specifici dell’inammissibilità?
L’ordinanza è molto sintetica, una prassi comune quando i motivi di inammissibilità sono evidenti o il ricorso è manifestamente infondato. La Corte si limita a ‘rilevare’ la sussistenza di una causa di inammissibilità senza doverla argomentare in dettaglio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21119 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASSANO ALLO IONIO il 22/05/1981
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e
la violazione di legge in relazione all’art. 648
bis cod. pen., è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica
delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sull’integrazione di tutti gli elementi
costitutivi del reato contestato al ricorrente);
che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o
alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità
avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della
sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Co sigliere Estensore