Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/11/1976
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 21 maggio 2024, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Torino il 23 febbraio 2023, revoc
la confisca del denaro disposta dal primo giudice, confermando la condanna dell’imputato NOME
NOME alla pena di mesi 9 di reclusione e di 1.200 euro di multa in ordine al reato di all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Torino il 20 marzo 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato giudizio di preval delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva, è manifestamen
infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, circostanza che l’imputato ha commesso il fatto per cui si procede annoverando a suo carico un
grave precedente specifico, ciò a conferma di una marcata propensione a delinquere idonea a rendere equo il giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato operato dal primo giudice.
Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio pe l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatamen
specifici, differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. peri., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.