Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20567 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20567 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 23/01/1997
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione sul
mancato proscioglimento dal reato di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata
e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n.
29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle qua
l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza), limita non solo la cognizione del giudice di
secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: esula, peraltro, dalla deducibilità in cassazione
la verifica della motivazione emessa su accordo delle parti;
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025