Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20539 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20539 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 29/10/1983
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di NOMECOGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME.
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato
di minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza d
condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche,
richiamando i precedenti del ricorrente e mancata applicazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, applicate in ragione del comportamento
processuale, comportamento, tuttavia, ritenuto inidoneo a vincere, attraverso la prevalenza, gli elementi negativi valutati a carico dell’imputato;
Le modalità della condotta commessa in danno di più verbalizzanti sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità,
ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 maggio 2025
La Presidente relatrice