Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20424 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20424 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVARA DI SICILIA il 31/08/1965
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso dì Paruta NOME;
ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio
di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui artt. 636, 639-bis cod. pen. sulla base di una diversa lettura dei dati processu
e dì una differente ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla le stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quelle dei giudici di merito, ma anche d saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un
raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv.
216260 – 01)
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitat
le ragioni del suo convincimento (cfr. in particolare, le pagg. 3-4 della senten impugnata ove il giudice ha adeguatamente indicato gli elementi di fatto e di diritt allaluce dei quali si è affermata la responsabilità dell’odierno ricorrente) face applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.