Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20417 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 05/03/1990
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo oggetto di ricorso, che deduce il difetto di
motivazione e la violazione del principio del ne bis in idem,
non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedot
come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità
dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi d gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 1), che l’odierno ricorrent
avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
che, inoltre, il suddetto motivo è manifestamente infondato poiché prospetta
enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «non integra una violazione del principio del
“ne bis in idem”
l’irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, di una sanzion disciplinare che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non p
essere equiparata a quella penale, secondo l’interpretazione data dalla sentenz emessa dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo nella causa “RAGIONE_SOCIALE” del 4 marzo 2014» (Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019, dep. 2020, Montella, Rv. 278099 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.