Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21377 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SALAMI HICHEM nato il 01/10/1985
avverso la sentenza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di RAVENNA
dato-avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, essendo
stato presentato per motivo non consentito;
che il comma considerato
2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la
L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all’espressione della volontà dell’imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la
sentenza; c) all’erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicate. Tale disposizione si applica, per espressa
previsione contenuta nell’art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017
e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame;
rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell’art. 448,
comma 2 bis, cod. proc. pen. (avendo lamentato il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla congruità della pena);
ritenuto che l’inammissibilità può essere dichiarata con procedura de plano e a essa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/5/2025