Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28838 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME CUI CODICE_FISCALE ) nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha
confermato la condanna, resa dal Tribunale di Padova in data 11 febbraio 2022, nei confronti del ricorrente, per il reato di contravvenzione al foglio di via
obbligatorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011.
Considerato che il motivo unico
(violazione di legge e vizio di motivazione nella parte relativa alla dedotta insussistenza delle cause di non punibilità ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.) è
inammissibile posto che la sentenza di secondo grado ha reso esauriente motivazione, sia in ordine alla insussistenza
dei requisiti per l’applicazione dell’ad 131-bis cod. pen., sia in ordine alla mancata prescrizione del reato (cfr. p. 5 e ss. dove si richiamano anche principi
conformi a Sez. U, n. 20989 – 25, COGNOME, del 12 dicembre 2024).
Ritenuto, dunque, che il motivo è inammissibile in quanto generico e privo
dell’indicazione delle ragioni in fatto e diritto che lo sostengono (cfr. (Sez. U, n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025 Il Consigliere estensore
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Il Presidente