Ricorso Inammissibile: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione e le Sue Conseguenze Economiche
Quando un procedimento giudiziario giunge all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, le aspettative sono alte. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Il concetto di ricorso inammissibile è fondamentale nel nostro ordinamento e un’ordinanza recente ne illustra perfettamente le conseguenze pratiche e finanziarie. Analizziamo una decisione che, pur nella sua brevità, offre importanti spunti di riflessione sull’importanza di un’impugnazione tecnicamente corretta.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. La parte ricorrente, dopo aver ricevuto una decisione sfavorevole nel secondo grado di giudizio, ha deciso di tentare l’ultima via legale possibile, portando la questione dinanzi ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, riunitasi in udienza, ha emesso un’ordinanza dal contenuto tanto sintetico quanto perentorio. Senza entrare nel merito delle argomentazioni difensive, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza della parte, ma un giudizio tecnico sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. In sostanza, il ricorso non possedeva i requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel suo contenuto.
Le Motivazioni
Il provvedimento in analisi è un esempio di ordinanza semplificata, in cui la motivazione è implicita nella statuizione stessa. La dichiarazione di inammissibilità assorbe ogni altra valutazione. Sebbene il testo non espliciti le ragioni specifiche, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, tra cui:
* Mancanza di motivi specifici: Il ricorso si limita a criticare genericamente la sentenza impugnata senza sollevare precise violazioni di legge.
* Vizi non deducibili: Vengono contestate valutazioni di fatto, che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito e non della Cassazione.
* Vizi formali: L’atto di ricorso non rispetta le forme o i termini previsti dal codice di procedura penale.
La decisione della Corte non si è limitata a respingere il ricorso. Ha anche condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
L’ordinanza esaminata è un chiaro monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è un diritto da esercitare con rigore e competenza tecnica. Un ricorso inammissibile non solo si traduce in una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e non trascurabili per chi lo propone. La condanna al pagamento di una sanzione a favore della Cassa delle ammende sottolinea la responsabilità della parte nel presentare impugnazioni che siano fondate su solide basi giuridiche, evitando di gravare sulla Corte di Cassazione con questioni che esulano dal suo ambito di competenza.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza esaminarne il merito, perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato la fondatezza delle accuse nel merito?
No. Una dichiarazione di inammissibilità è una decisione puramente procedurale che impedisce ai giudici di valutare le argomentazioni relative al contenuto della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28681 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/10/1999
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
%.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce il vizio di motivazione in or al riconoscimento dell’imputata – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospetta
senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa in atti), una ricostruzione alternativa qui
consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colp
in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186
13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favor della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.