Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato;
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si deduce il vizio di motivazione in or al riconoscimento dell’imputata – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospetta
senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova (ma offrendo un compendio, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa in atti), una ricostruzione alternativa qui
consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colp
in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186
13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favor della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.