Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28104 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN COGNOME il 04/04/1985
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso sono tutti, oltre che vistosamente ripetitivi – e
quindi generici – di doglianze già formulate in appello, dove hanno trovato adeguata risposta, valutativi, in quanto diretti alla riformulazione del giudizio di
merito, operazione eminentemente preclusa a questa Corte, pena la violazione dei principi processuale ed ordinamentali che la governano;
considerato che tali caratteristiche traspaiono con evidenza dalla formulazione
di motivi per vizi di motivazione cumulativi o alternativi, o, ancor più, evocativi della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in netto contrasto con lo
jus receptum di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 – 01; Sez.
U, n. 24591 del 16/07/2020, NOME, Rv. 280027);
osservato infine che in relazione alla affermazione di responsabilità ed al ruolo
svolto dalla imputata negli eventi, la Corte ha adeguatamente evidenziato (pg. 11
– 13) la presenza della donna in occasione di ogni incontro (e perfino l’adescamento, in un caso) e la preparazione delle bevande da somministrare alle vittime, a testimonianza di una partecipazione consapevole e non marginale;
valutato inoltre che in relazione all’ultimo motivo, la giustificazione addotta, lungi dal presentare criticità, risulti del tutto congrua, facendo riferimento ad elementi concreti che rischierebbero di compromettere l’esecuzione della pena sostitutiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deci o, il 1 luglio 2025.