Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28034 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a PALERMO il 27/06/1989
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a rivolgere direttamente alla Cort
Cassazione istanze decisorie – la concessione della sospensione condizionale, sollecitata nella parte finale dell’ultimo motivo di impugnazione- mai prospettate in precedenza, si sostanzia i
doglianze – dirette a contestare il giudizio di responsabilità per le diverse ipotesi allo ascritte sulla base di una ricostruzione del fatto non riscontrata dalle due sentenze di merito
doppia verifica conforme ma anche a sollecitare il controllo della Corte rispetto alla ritenuta applicabilità dell’art. 131 bis e alla misura della pena – meramente riproduttive di prof
censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti
riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 maggio 2025.