Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27945 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il 28/08/1975
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 10 settembre 2024 la Corte di
appello di Caltanissetta confermava la precedente sentenza del giorno 12
febbraio 2024 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato COGNOME
NOME alla pena di anni 3 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di
motivazione con riferimento alla affermazione della sua colpevolezza.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto il Cann’izzo con il proprio ricorso si è limitato a riproporre in termini
meramente reiterativi gli argomenti già svolti e vagliati in sede di gravame omettendo di articolare alcuna specifica critica in ordine alla motivazione della
sentenza emessa dalla Corte territoriale;
che il ricorso deva, perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente