Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17744 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a INVERUNO il 26/02/1966
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21894/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di peculato);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della violazione del b idem, per essere stata l’imputata processata dalla giurisprudenza contabile per gli stessi fat
al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il primo motivo inammissibile in ragione non solo della assenza di prova che i f oggetto dei due procedimenti siano gli stessi, ma, soprattutto, della autonomia della giurisdizi
contabile rispetto a quella penale (Sez. 6, n. 1893 del 06/10/2020 – dep. 2021, COGNOME Rv
280586);
Ritenuti gli altri motivi inammissibili in quanto generici rispetto alla motivazione della se impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
Ritenuto, in ragione del contributo fornito, di non procedere alla liquidazione delle spe difesa in favore della costituita parte civile;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.