Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27935 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27935 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 29/11/1958
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 agosto 2024 la Corte di
appelto di Napoli confermava la sentenza del giorno 30 maggio 2023 con cui il
Tribunale di Napoli aveva condannato NOME riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di reclusione avendolo ritenuto
colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l’errore di legge con riferimento alla mancata applicazione dell’invocato art. 131-bis cod. pen.
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicabilità alla
fattispecie concreta dell’art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla pluralità di condotte delittuose poste in essere dallo COGNOME circostanza questa di per sé
ostativa del riconoscimento dell’invocata norma;
che anche il secondo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territorjale ha inflitto la pena nella misura del minimo applicando le riconosciute circostanza attenuanti generiche nella misura massima possibile, così da rendere la censura in esame priva di pregio;
che il ricorso devi perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente