Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna e aggiunge le spese
Quando si presenta un’impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, è fondamentale che essa rispetti precisi requisiti di legge. In caso contrario, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, chiudendo il caso con una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria. La sentenza di secondo grado aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per un reato che, stando ai richiami della Suprema Corte, si basava su “artifici e raggiri” volti a ingannare la vittima.
Sperando di ottenere un annullamento della condanna, l’imputato decideva di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello auspicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente in modo netto e definitivo. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa decisione non entra nel merito della vicenda, ovvero non valuta nuovamente se l’imputato fosse colpevole o innocente. Si tratta di una pronuncia puramente processuale che blocca l’impugnazione sul nascere, ritenendola priva dei presupposti per essere esaminata.
Come diretta conseguenza di questa declaratoria, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di due voci di spesa:
1. Le spese processuali relative al giudizio di Cassazione.
2. Una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte, nella sua sintetica ordinanza, rileva come il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Sebbene il testo non espliciti nel dettaglio le ragioni tecniche, la prassi in casi simili suggerisce che i motivi di ricorso non fossero conformi a quanto richiesto dalla legge per il giudizio di legittimità. Spesso, un ricorso inammissibile è tale perché tenta di sottoporre alla Cassazione una rivalutazione dei fatti (attività preclusa in quella sede) o perché i motivi sono generici, manifestamente infondati o non specificamente previsti dal codice di procedura penale.
La Corte, nel suo provvedimento, si limita a richiamare le pagine della sentenza impugnata dove erano descritte le condotte illecite, evidenziando implicitamente che le censure del ricorrente non erano idonee a scalfire la logicità e coerenza della decisione di merito.
Conclusioni: Le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta conseguenze pratiche rilevanti. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente subisce un ulteriore esborso economico, rappresentato dalle spese processuali e dalla sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi solidi, specifici e incentrati esclusivamente su questioni di legittimità, per evitare che l’impugnazione si risolva in un epilogo sfavorevole e costoso.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza esaminarne il merito, perché non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato?
No, la declaratoria di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale. La Corte non è entrata nel merito della vicenda, ovvero non ha rivalutato le prove o la colpevolezza dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27099 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27099 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SIDERNO il 28/07/1978
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto
di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui a
640 cod. pen., trattandosi di un contratto concluso mediante accettazione un’offerta pubblicamente resa, non è consentito poiché non risulta connotato da
requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, com lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono
reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla cor merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confro
con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltan apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta crit
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente
ritenuto integrata in tutti i suoi elementi costitutivi il delitto di truffa con pa riferimento alla sussistenza degli artifici e dei raggiri idonei a trarre in ing persona offesa (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.