Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26780 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26780 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 16/07/1987
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta
violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. con riferimento al reato ex art. 635
comma 2 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente
disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, sull’art. 131-bis cod. pen.,
fondato su una motivazione che applica alcuni dei parametri previsti dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590)
non risulta manifestamente illogica, né carente sotto alcun profilo, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647); sicché, in conclusione, la valutazione della Corte d’appello costituisce corretta estrinsecazione del potere discrezionale a lei assegnato nell’ambito del trattamento sanzionatorio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.