Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26532 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26532 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AOSTA il 13/02/1973
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di COGNOME GiuseppeCOGNOME
Letto l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi motivazionali e
ritenuto che violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di tru
inammissibile, in quanto formulato in termini generici e assertivi, senza individua con precisione le specifiche censure già proposte con l’atto di appello c
sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale;
il ricorrente si limita, in realtà, a sollecitare una diver considerato che
lettura del materiale probatorio, senza confrontarsi con il contenuto effettivo de motivazione della sentenza impugnata, né indicare in che termini essa sarebbe
carente o illogica, omettendo altresì di evidenziare una reale correlazione tra ragioni esposte nel ricorso e quelle sviluppate nel provvedimento censurato;
deve, in proposito, ribadirsi il principio secondo cui è
ritenuto che inammissibile il ricorso per cassazione privo dell’indicazione della correlazione
le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata e le doglianze dedotte, che non possono limitarsi a ignorare o prescindere dalle motivazion offerte dal giudice di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.