Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche per il Ricorrente
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce le severe conseguenze di un ricorso inammissibile, che vanno oltre la semplice mancata analisi del merito della questione. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Treviso. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di primo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per chiederne la riforma.
La Decisione della Cassazione: un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa declaratoria non entra nel vivo delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: l’atto di impugnazione mancava dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato. La decisione è stata presa con una procedura semplificata, cosiddetta “senza formalità”, prevista dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette alla Corte di definire rapidamente i ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, non ammissibili.
Le Conseguenze Dirette della Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha prodotto due conseguenze economiche dirette e significative per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: come accade di norma per la parte soccombente, il ricorrente è stato obbligato a rimborsare allo Stato i costi del procedimento.
2. Versamento alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa non è una sanzione automatica, ma viene commisurata alla gravità della colpa nell’aver intrapreso un’azione giudiziaria senza i presupposti di legge.
Le Motivazioni della Condanna Accessoria
La Corte ha motivato la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende facendo riferimento all'”elevato coefficiente di colpa” che ha caratterizzato la proposizione del ricorso. In altre parole, i giudici hanno ritenuto che l’errore commesso dal ricorrente (o dal suo difensore) nel presentare l’impugnazione fosse particolarmente grave. La presentazione di un ricorso privo dei requisiti essenziali non è vista come una semplice svista, ma come una condotta colposa che ha inutilmente impegnato la macchina della giustizia. L’importo di quattromila euro è stato considerato “conforme a giustizia” proprio in relazione a questo alto grado di negligenza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del ricorso inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere consapevole e tecnicamente corretto. Un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere preparata con la massima diligenza per evitare non solo una sconfitta nel merito, ma anche una condanna accessoria che può risultare molto onerosa. La decisione serve da monito per i professionisti legali e i loro assistiti, sottolineando l’importanza di una valutazione preliminare approfondita sulla reale ammissibilità e fondatezza del ricorso prima di presentarlo, per non incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la posizione processuale.
Che cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Come conseguenza, il provvedimento impugnato diventa definitivo e, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma aggiuntiva alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento della somma di quattromila euro è stata disposta a causa dell'”elevato coefficiente di colpa” che ha connotato la presentazione del ricorso. La Corte ha ritenuto che l’errore fosse grave e che avesse inutilmente attivato il sistema giudiziario, giustificando così una sanzione pecuniaria.
Quale norma ha permesso alla Corte di decidere con una procedura semplificata?
La decisione è stata presa “senza formalità” ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l’inammissibilità di un ricorso attraverso un procedimento più rapido quando la causa di inammissibilità è evidente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26310 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 24/06/1986
avverso la sentenza del 25/02/2025 del GIP TRIBUNALE di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 125)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza i epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissi
indeducibilità delle censure proposte, che non rientrano fra quelle consent vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto non riguardanti m
specifici attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunci
«senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore de cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia st nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
re estensore
IljPres1 ente