Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede il massimo rigore tecnico-giuridico. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i rischi di un’impugnazione non adeguatamente motivata o proceduralmente scorretta.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano. L’appellante, sperando di ottenere una riforma della decisione di secondo grado, ha portato il caso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il procedimento si è concluso con un’ordinanza, ovvero un provvedimento che non entra nel merito della questione, ma si concentra su aspetti procedurali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza lapidaria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha avuto due effetti immediati e gravosi per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere tutti i costi legati al procedimento di Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro, da versare a un fondo statale destinato a programmi di rieducazione e prevenzione.
Questa pronuncia evidenzia come il sistema giudiziario sanzioni l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando appelli pretestuosi o tecnicamente infondati.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile e le Sanzioni
L’ordinanza in esame non entra nel dettaglio delle ragioni specifiche dell’inammissibilità, come spesso accade in questo tipo di provvedimenti. Tuttavia, le cause di un ricorso inammissibile sono tipizzate dalla legge e dalla giurisprudenza. Un ricorso può essere dichiarato tale, ad esempio, per vizi di forma, per tardività nella presentazione, o, più frequentemente, perché le censure mosse alla sentenza impugnata non rientrano tra quelle consentite in sede di legittimità (come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Cassazione).
La motivazione della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risiede proprio nella declaratoria di inammissibilità. La legge prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione inammissibile debba sopportarne le conseguenze economiche. Questa norma ha una duplice funzione: da un lato, risarcire lo Stato per le risorse impiegate in un procedimento rivelatosi superfluo; dall’altro, fungere da deterrente contro la presentazione di ricorsi temerari, che appesantiscono inutilmente il carico di lavoro della Suprema Corte.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile non è un esito neutro, ma un fallimento procedurale che comporta costi tangibili. Per i cittadini, ciò significa che la decisione di impugnare una sentenza, specialmente in Cassazione, deve essere ponderata attentamente con il supporto di un legale esperto, capace di valutare la reale sussistenza dei presupposti di legge. Per gli avvocati, rappresenta un monito costante sulla necessità di redigere atti tecnicamente impeccabili, al fine di tutelare al meglio gli interessi del proprio assistito ed evitare sanzioni che ne aggravano la posizione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’appello presenta difetti procedurali o non si basa su motivi validi previsti dalla legge. La sentenza precedente diventa, di conseguenza, definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione ammontava a tremila euro.
La dichiarazione di inammissibilità cambia la decisione della Corte d’Appello?
No, al contrario, la conferma. Non entrando nel merito, la Corte di Cassazione lascia inalterata la sentenza impugnata, che a quel punto passa in giudicato e diventa definitiva ed esecutiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25864 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25864 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 23/12/1998
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado per i delitti di tentato furto
aggravato e false dichiarazioni sull’identità personale;
Considerato che l’unico motivo del ricorso – con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza della recidiva contestata e alla concessione delle attenuanti generiche in regime di equivalenza – è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale alla luce della personalità del soggetto nonché delle condanne pregresse
anche in considerazione del fatto che il reato in contestazione, posto in essere a poca distanza di tempo dal passaggio in giudicato della precedente sentenza, è della
medesima specie di quello precedentemente commesso (si veda, in particolare, pagine 3 e ss. del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
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