Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25850 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25850 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 04/12/1956
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di MASSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME
Sca lise.
Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno
2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che
tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571,
comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano,
a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.