Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Analisi di un Caso Pratico
Presentare un’impugnazione in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le istanze vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile viene respinto in via preliminare, con conseguenze significative per chi lo ha proposto. Attraverso l’analisi di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, vedremo perché un ricorso può essere dichiarato tale e quali sono gli oneri economici che ne derivano.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Lecce. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le proprie doglianze dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’oggetto del contendere, come si evince dal provvedimento, verteva presumibilmente sulla mancata concessione di circostanze attenuanti, un aspetto cruciale per la determinazione della pena finale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver ricevuto il ricorso e sentito il Consigliere relatore, ha emesso un’ordinanza chiara e concisa. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni proposte, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla loro fondatezza e sui requisiti di legge. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
L’ordinanza, pur essendo sintetica, offre spunti chiari sulle ragioni che hanno portato alla decisione. La Corte ha rilevato che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, suggerendo una manifesta infondatezza dei motivi. In particolare, il testo accenna alle “condanne a carico del ricorrente” e all'”assenza di ogni altro elemento positivamente valutabile” come ostacoli insormontabili alla concessione delle circostanze invocate. In altre parole, la Corte ha ritenuto che l’appello fosse privo di qualsiasi prospettiva di accoglimento, data la situazione processuale e personale del ricorrente. Quando un ricorso è così palesemente infondato, la legge prevede che venga fermato sul nascere per evitare di appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
La pronuncia analizzata ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentino motivi seri e giuridicamente sostenibili. Un’impugnazione basata su argomenti deboli o palesemente infondati non solo non ha possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. La condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi dilatori o pretestuosi, garantendo che le risorse della giustizia siano concentrate sui casi che meritano un esame approfondito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge senza esaminare le ragioni nel merito, perché lo ritiene privo dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come nel caso di manifesta infondatezza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del procedimento giudiziario e a versare una somma di denaro, stabilita dal giudice, alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato respinto in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha implicitamente rilevato che le condanne precedenti a carico del ricorrente e la mancanza di elementi positivi rendevano impossibile la concessione delle circostanze attenuanti richieste, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi possibilità di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24874 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24874 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a BRINDISI il 08/06/1990
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 11188/25 Maggi
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti
337 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la
violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità
perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (v. in particolare p. 1 là dove la Corte da atto di come le plurime condanne a carico del ricorrente e l’assenza di ogni altro elemento positivamente valutabile osti alla concessione di dette circostanze);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025