Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a POGGIARDO il 22/04/1980
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che
l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione
posta a base della dichiarazione di responsabilità ex art. 641 cod. pen., è generico per
indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod
proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata,
non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il
proprio sindacato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata in cui si osserva che il fatto che i
NOME si fosse reso riconoscibile, non esclude nel concreto la volontà di contrarre
un’obbligazione con l’intento di lasciarla inadempiuta);
rilevato,
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
ritenuto che nulla è dovuto per le spese della costituita parte civile Vantaggiato NOME per l’assenza di un suo contributo utile alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2025
GLYPH
Corte di Cassazione – copia non ufficiale