Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24239 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SONDRIO il 07/11/1950
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da NOME COGNOME e sottoscritta il 27 novembre 2024.
Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, che è la data di entrata in vigore della
legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorso per cassazione,
prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione,
ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre,
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271333 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano,
a norma dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla stessa legge n. 103
del 2017.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.