Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte e Condanna alle Spese
L’esito di un procedimento giudiziario non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è il caso del ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 12 novembre 2024. Il ricorrente, un uomo nato a Palermo nel 1990, contestava la decisione del giudice di secondo grado, cercando di ottenere una revisione del giudizio davanti alla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Riunitasi in camera di consiglio il 13 giugno 2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso. All’esito della deliberazione, i giudici hanno emesso un’ordinanza con cui hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
La conseguenza diretta di questa declaratoria non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche una condanna per il ricorrente. Quest’ultimo è stato infatti obbligato al pagamento di due diverse somme:
1. Le spese processuali relative al giudizio di legittimità.
2. Una somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il testo dell’ordinanza è molto sintetico e non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, una decisione di questo tipo si fonda sempre sulla mancanza di uno o più requisiti essenziali previsti dalla legge per l’atto di impugnazione. Un ricorso inammissibile può derivare da diverse cause, come ad esempio:
* Vizi di forma: l’atto non rispetta le modalità di redazione o sottoscrizione previste dal codice di procedura.
* Mancanza di motivi specifici: il ricorso non indica in modo chiaro e puntuale le violazioni di legge o i vizi logici che si imputano alla sentenza impugnata, limitandosi a una generica contestazione.
* Proposizione fuori termine: l’impugnazione è stata presentata oltre il termine perentorio stabilito dalla legge.
* Mancanza di interesse ad agire: il ricorrente non ha un interesse concreto e attuale a ottenere la riforma del provvedimento.
In questo caso, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi vizi, tale da precludere qualsiasi valutazione sul merito delle doglianze sollevate. La condanna al pagamento della sanzione alla Cassa delle Ammende rappresenta una misura volta a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o irrituali.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione serve come un importante monito sull’importanza della tecnica processuale nel diritto. Presentare un ricorso, specialmente in sede di legittimità, richiede non solo una solida argomentazione nel merito, ma anche e soprattutto un’attenzione scrupolosa alle norme procedurali. Un errore formale può vanificare ogni sforzo e comportare conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e al versamento di una sanzione. Per i cittadini, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti legali esperti che possano garantire il corretto svolgimento di ogni fase del processo, evitando che una giusta causa venga pregiudicata da un vizio di forma.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che il giudice respinge l’atto senza esaminarne il contenuto (il merito), perché mancano i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge per la sua presentazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la sanzione ammontava a tremila euro.
Perché il ricorrente deve pagare una somma alla Cassa delle Ammende?
Questa sanzione ha lo scopo di penalizzare l’uso improprio dello strumento processuale, scoraggiando la presentazione di ricorsi che non rispettano le regole procedurali e che quindi impegnano inutilmente le risorse della giustizia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/02/1990
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME condannato in ordine al reato ex art. 7 del
DL 4/2019, è inammissibile. Il motivo non si confronta laddove censura una pena applicata al di sopra del minimo edittale, con il contenuto di una motivazione, e
relativo dispositivo, che indicano la intervenuta applicazione della pena base nel minimo, con aumento per la recidiva qualificata (non contestata) e la
diminuzione di un terzo per il rito.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di
sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è
ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 13/06/2025.