Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23619 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23619 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME condanNOME in ordine al reato ex art. 7 del
DL 4/2019, è inammissibile. Il motivo non si confronta laddove censura una pena applicata al di sopra del minimo edittale, con il contenuto di una motivazione, e
relativo dispositivo, che indicano la intervenuta applicazione della pena base nel minimo, con aumento per la recidiva qualificata (non contestata) e la
diminuzione di un terzo per il rito.
Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di
sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della
Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è
ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente
versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della
RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Così deciso il 13/06/2025.