Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23529 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23529 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il 15/11/1975
avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’erronea applicazione
della legge penale in relazione agli artt. 628 comma terzo n. 1 e 61 n. 6 cod.
(che la Corte d’appello esclude sia stata contestata ovvero abbia trov applicazione), è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benc
sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dell deduzioni difensive;
osservato, in particolare, che a pagg. 8 e 9 la sentenza impugnata motiv adeguatamente e logicamente, precisando che la frase ‘incriminata’ (relativa al
commissione del reato durante la latitanza) non va intesa come riferita ad u circostanza mai contestata (art. 61 n. 6, cod. pen.), quanto alla ragione
induce, vista la maggior gravità che essa implica, all’esercizio del po discrezionale (e pertanto, da giustificare con esplicita motivazione) assegnato giudice dall’art. 63, quarto comma, cod. pen., che potrebbe anche portare al esclusione dell’aumento per le ulteriori aggravanti ad effetto speciale, ma che invece esercitato, come nel caso di specie, in relazione alle aggravanti contest e ritenute, deve essere adeguatamente giustificato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con .condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
Il Co sigliere Estensore