Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20435 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/12/1973
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e
difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitt truffa aggravata, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisit
richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dal!’ art. 591, comma 1, lett. c), proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazio
di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di meri dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con l
ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata
avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, il giudice di appello ritiene ch
condotte materialmente poste in essere dall’odierno ricorrente integrino gli artifi e i raggiri richiesti dalla norma incriminatrice);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.