Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOGARA il 08/02/1950
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
Piccoli NOME condannato per il reato di cui all’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 all
pena di sei mesi di reclusione all’esito di giudizio abbreviato e previa concessione dell’attenua di cui all’art.
13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di
legge e vizio di motivazione con riguardo all’idoneità della condotta ad ostacolare l’accertamento
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché
le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corrett argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed i
sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate
dai giudici di merito, nonché, comunque, manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che il contratto di associazione in partecipazione funzionale ad
“abbattere” gli utili: a) è simulato, in particolare perché stipulato con il mero prestanome di società di diritto inglese, come ammesso dallo stesso imputato; b) è stato utilizzato per riporta
ex nelle scritture contabili e poi in dichiarazione costi non solo “non” deducibili
art. 19, nono comma, lett.
b),
TUIR, ma anche superiori a quelli emergenti dal contratto; c) è stato esibito all’Agenzia delle Entrate ed è stato ritenuto mendace solo all’esito di specifica istruttoria;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremiia in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente