Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17043 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17043 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERRASINI il 13/12/1965
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg
ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 42 e 640 cod. pen., è indedu poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disa
con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandi specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impug
(si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul gran compendio probatorio gravante sulla prevenuta e pienamente comprovante gli
elementi costitutivi del reato di truffa tra gli altri ascrittole);
che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d.
“doppia conforme”
della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unic
corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da p della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro cost
dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutaz delle prove (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il COGNOME Estensore