Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 19/06/1999
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto considerato
che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilit
ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudi
merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sente
impugnata sugli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzion contestatagli, atteso il ritrovamento nello
scooter in uso all’imputato di
strumenti da scasso e con esso la possibilità di un uso immediato ed attuale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il qonsigiere Estensore