Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17067 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 28/05/1978
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di
motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche ex
art.
62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, avendo i giudici di merito
posto a base del suddetto diniego una adeguata motivazione, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento
delle diminuenti in esame può legittimamente essere giustificato anche con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del
18/03/2021, COGNOME Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,
COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto altresì che non sussiste interesse della parte civile a resistere
all’impugnazione che censura il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o, comunque, il trattamento sanzionatorio, poiché pur potendo influire sulla misura della pena, questo punto della decisione non influisce sull’entità del risarcimento del danno (da ultimo, Sez. 5, n. 36045 del 09/07/2024, COGNOME, Rv. 286894 – 01).
Consegue il rigetto della domanda di liquidazione delle spese legali sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 18 marzo 2025.