Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIOGGIA il 16/06/1993
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 29211/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una divers
valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’
obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non s confrontano (pagg. 1 e ss.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gennaio 2025.