Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23877 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/01/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di PISA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall’imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod.
proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20/03/2025.