Ricorso inammissibile: le conseguenze della condanna in Cassazione
Quando un ricorso per Cassazione viene dichiarato inammissibile, le conseguenze per il ricorrente possono essere molto serie, non solo dal punto di vista processuale ma anche economico. Un’ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione che non rispetta i rigidi criteri di legge possa portare a una condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questo caso per comprendere meglio la dinamica del ricorso inammissibile.
Il caso in esame: dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 28 maggio 2019. Un imputato, ritenendosi leso da tale decisione, ha deciso di impugnarla presentando ricorso direttamente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, spesso incaricata di trattare i ricorsi che presentano evidenti profili di inammissibilità attraverso una procedura più snella.
La Corte, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso la sua decisione con un’ordinanza, uno strumento decisorio più rapido rispetto alla sentenza, tipicamente usato proprio in questi contesti.
L’esito del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti, ma si ferma a un controllo preliminare. Un ricorso è inammissibile quando manca dei requisiti formali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi, la pertinenza delle censure rispetto ai poteri della Cassazione o la manifesta infondatezza.
La conseguenza diretta di questa decisione è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è una multa legata al reato originario, ma una penalità processuale volta a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le motivazioni
Il testo del provvedimento analizzato non entra nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, è possibile delineare le motivazioni tipiche che conducono a un simile esito. Generalmente, un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione Penale quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge. Ad esempio, quando il ricorrente chiede alla Cassazione di rivalutare i fatti o le prove (un’attività riservata ai giudici di merito), invece di denunciare una violazione di legge o un vizio di motivazione. Altre cause comuni includono la genericità dei motivi, la mancanza di un interesse concreto all’impugnazione o la proposizione di censure che sono mere ripetizioni di quelle già respinte nei gradi precedenti.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario e non un terzo grado di giudizio dove ridiscutere l’intera vicenda. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende rappresenta un deterrente concreto contro l’abuso dello strumento processuale. Per chi intende impugnare una sentenza penale, è quindi cruciale affidarsi a un difensore esperto che possa valutare attentamente la sussistenza dei presupposti di legge per un ricorso, evitando così non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 28 maggio 2019.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23592 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’ANASTASIA il 30/10/1961
avverso la sentenza del 28/05/2019 del TRIBUNALE di NOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’impugnazione – qualificata come “atto di appello” e poi convertita in ricors cassazione essendo stata inflitta, dal Tribunale di Noia, la sola pena pecuniaria – prop
nell’interesse di NOME COGNOME per il ministero del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME foro di Noia, è inammissibile perché l’indicato difensore non è iscritto all’albo specia
Cassazionisti, come risulta dalla certificazione in atti;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1
del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000
euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2025.