Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16730 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16730 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SORA il 24/05/1970
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
b1. 5 (dato avviso alle parti; ,3
udita la relazione svolta dal nsigliere COGNOME
n. 31105/24 Cefaloni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il motivo proposto, con cui si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata ordine all’affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 5
pen., non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata, dal momento che – analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del
04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194) – la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rin
funzione dell’accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, m ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legitti
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. :-come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata
l’inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che “la pa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d inammissibilità”, l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2025