Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16808 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16808 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 31/03/1969
avverso il decreto del 26/09/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE VENEZIA
RAGIONE_SOCIALE/ dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE ( (3C ti,,Ovvo)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di
Rilevato sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibili le istanze di NOME COGNOME
considerato che, in relazione alla condanna resa dal Tribunale di Venezia in data
29 gennaio 2024, per non essere il provvedimento divenuto definitivo.
che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,
Considerato adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., risulta proposto
personalmente, senza ministero del difensore, con atto sottoscritto, depositato in data 9 ottobre 2024, dunque in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata in
vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificato salvo che la parte non
l’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l’inciso così imponendo che il ricorso per cassazione sia
vi provveda personalmente, sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale del
Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv.
272011 – 01).
Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese’ processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 marzo 2025