Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16817 Anno 2025
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16817 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 04VRA2V) nato il 01/08/1994
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di VERCELLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;-
Visti gli atti;
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Considerato che il ricorso avverso la ordinanza del Tribunale di Vercelli
emessa il giorno 16 ottobre 2024 è stato proposto personalmente da El Kassemi
NOME e che sia il provvedimento sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso
dell’imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (art.
613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile,
de plano,
ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve
essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 marzo 2025.