Ricorso Inammissibile: la Cassazione e la Condanna alle Spese
Quando si presenta un ricorso inammissibile davanti alla Corte di Cassazione, le conseguenze non si limitano al solo rigetto dell’istanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare gli effetti automatici di tale declaratoria, che includono la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per chiunque affronti un procedimento penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una revisione della decisione di secondo grado da parte della Corte di Cassazione, il più alto organo della giurisdizione italiana.
Tuttavia, l’esame preliminare della Corte Suprema ha avuto un esito netto e sfavorevole per il ricorrente.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Con un’ordinanza sintetica ma perentoria, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni esposte dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene il testo dell’ordinanza non espliciti in dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, questo tipo di provvedimento si fonda su vizi che impediscono al giudice di esaminare la fondatezza dell’impugnazione. Generalmente, un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando:
* È proposto per motivi non consentiti dalla legge (ad esempio, si tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito riservato ai giudici di primo e secondo grado);
* Manca dei requisiti formali prescritti dal codice di procedura penale;
* I motivi di impugnazione sono manifestamente infondati, ovvero appaiono pretestuosi e privi di qualsiasi possibilità di accoglimento.
La decisione della Corte, quindi, si basa su una valutazione puramente procedurale. Constatata la carenza dei presupposti per un esame nel merito, la Corte applica le sanzioni previste per aver inutilmente attivato la macchina giudiziaria al suo più alto livello.
Conclusioni: le Conseguenze del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale della procedura penale: la presentazione di un ricorso in Cassazione non è un atto privo di conseguenze. Un ricorso inammissibile comporta un aggravio economico per il proponente, che oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è tenuto a sostenere i costi del procedimento e a pagare una sanzione pecuniaria. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale e, dall’altro, finanziare, attraverso la Cassa delle ammende, programmi volti al reinserimento sociale dei condannati. La lezione è chiara: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e nel rigoroso rispetto delle regole procedurali.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
La Corte di Cassazione esamina i fatti del caso quando dichiara un ricorso inammissibile?
No. La declaratoria di inammissibilità è una decisione di natura procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Si ferma alla verifica dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per l’impugnazione.
A cosa serve la Cassa delle ammende?
È un ente pubblico finanziato con le sanzioni pecuniarie applicate nei procedimenti penali, come nel caso di un ricorso inammissibile. I fondi raccolti sono destinati a finanziare programmi e progetti per il reinserimento sociale delle persone detenute.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14920 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14920 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato a CONVERSANO il 29/01/1950
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione all’insufficienza degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura
già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni
alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata);
che, peraltro, tali doglianze – oltre ad essere reiterative – sono volte a
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici
travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il onsigli re Estensore