Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione non rispetta i requisiti previsti dalla legge, il risultato non è solo il mancato esame nel merito della questione, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del proponente. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprendere meglio il funzionamento della giustizia e le responsabilità delle parti processuali.
I Fatti del Processo: Dall’Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino in data 10 giugno 2024. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per cercare di ottenere una riforma della pronuncia a lui sfavorevole.
Il procedimento è giunto quindi all’udienza del 18 febbraio 2025 davanti alla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione per la valutazione della legittimità del ricorso proposto.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso Inammissibile
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha risolto la questione in modo netto e definitivo. Il dispositivo è lapidario: “Dichiara inammissibile il ricorso”.
Questa declaratoria ha comportato due conseguenze economiche dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento.
2. La condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La decisione evidenzia come un’impugnazione non possa essere un tentativo generico di rimettere in discussione una sentenza, ma debba fondarsi su motivi solidi e previsti dalla legge.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile Comporta Sanzioni
Sebbene l’ordinanza non espliciti nel dettaglio le ragioni specifiche dell’inammissibilità, la condanna alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende è una conseguenza automatica prevista dal codice di procedura penale in questi casi. Il legislatore ha introdotto questa misura per disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, dilatori o privi dei requisiti di forma e sostanza. L’obiettivo è duplice: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia; dall’altro, finanziare, attraverso la Cassa delle ammende, programmi volti al reinserimento sociale dei condannati.
La motivazione di tale sanzione risiede quindi nel principio di responsabilità processuale: chi attiva un grado di giudizio senza averne i presupposti deve farsi carico non solo delle spese, ma anche di una sanzione che contribuisce al buon funzionamento del sistema penale nel suo complesso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La pronuncia in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’accesso ai mezzi di impugnazione non è incondizionato. Ogni ricorso, specialmente quello in Cassazione, deve essere redatto con rigore tecnico e basarsi su vizi specifici della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma si traduce in un costo economico significativo per chi lo propone. Per i cittadini e i loro difensori, questa decisione serve come monito sull’importanza di valutare attentamente l’opportunità e la fondatezza di un’impugnazione, per evitare di incorrere in sanzioni che aggravano ulteriormente la propria posizione processuale.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro a titolo di sanzione a favore della Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché viene imposta una sanzione in caso di ricorso inammissibile?
La sanzione ha lo scopo di disincentivare ricorsi infondati o dilatori che impegnano inutilmente le risorse del sistema giudiziario. I fondi raccolti dalla Cassa delle ammende vengono poi utilizzati per finanziare programmi di reinserimento per i detenuti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14897 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14897 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a MILANO il 07/01/1976
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
in relazione all’insufficienza degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica
analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
che, peraltro, tali doglianze – oltre ad essere reiterative – sono volte a
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici
travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.